N. 33
ORDINANZA 10 FEBBRAIO 1972
Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. OGGIONI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 agosto 1971, depositato in cancelleria il 16 settembre successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 1 giugno 1971 dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione siciliana recante "Autorizzazione alla soc. coop. a r.l. Banca popolare S. Isidoro, con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale".
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 1 giugno 1971 dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione siciliana, con il quale era stata autorizzata la società cooperativa Banca popolare di S. Isidoro, con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante lo sportello nel detto Comune;
che, con atto esibito all'udienza del 26 gennaio 1972, l'Avvocatura dello Stato ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, e tale rinuncia è stata accettata, come risulta dal telegramma del Presidente della Regione in atti.
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da dichiararsi estinto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.