N. 224
ORDINANZA 18 DICEMBRE 1972
Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 3 del 3 gennaio 1973.
Pres. MORTATI - Rel. OGGIONI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. COSTANTINO MORTATI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 giugno 1932, n. 973, sugli orari dei negozi ed esercizi di vendita, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 dal pretore di Brindisi nel procedimento penale a carico di Renna Vittorio, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con decreto penale 1 ottobre 1971 il pretore di Brindisi condannava Renna Vittorio a cinquemila lire di ammenda, ai sensi dell'art. 665 cod. pen., per avere tenuto aperto nel giorno di lunedì 6 settembre 1971 il suo esercizio di vendita di oggetti preziosi, trasgredendo a decreto prefettizio 10 luglio 1971 emanato in rispondenza della legge 16 giugno 1932, n. 973, sugli orari dei negozi ed esercizi di vendita;
che con ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 nel corso del dibattimento instaurato a seguito della opposizione del Renna al detto decreto penale, il pretore sollevava davanti a questa Corte questione di legittimità costituzionale della predetta legge n. 973 del 1932 in base alla quale era stato emesso il decreto prefettizio.
Considerato che l'ordinanza non risulta aver tenuto presente la legge 28 luglio 1971, n. 558, sugli orari dei negozi, la quale, con abrogazione della legge del 1932 (art. 11), era vigente al momento della contestazione della contravvenzione ed aveva trasferito in sede regionale la regolamentazione degli orari dei negozi;
che, al fine di un accertamento della rilevanza della questione sotto il profilo ora indicato, va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Brindisi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere