˙ Ordinanza 207/1972 (ECLI:IT:COST:1972:207)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: MORTATI - Redattore:  - Relatore: BONIFACIO
Camera di Consiglio del 23/11/1972;    Decisione  del 14/12/1972
Deposito del 29/12/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6477
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 207

ORDINANZA 14 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 3 del 3 gennaio 1973.

Pres. MORTATI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. COSTANTINO MORTATI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1971 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Pistoia sul ricorso di Iozzelli Giovan Carlo, quale curatore del fallimento Maglificio Lory, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono l'obbligo dell'ufficio fiscale di notificare l'accertamento di valore.

Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi giurisdizionali;

che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10 le questioni di costituzionalità proposte da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

che questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma in numerose sentenze e ordinanze successive.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere