˙ Ordinanza 193/1972 (ECLI:IT:COST:1972:193)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 09/11/1972;    Decisione  del 13/12/1972
Deposito del 21/12/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6444
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 193

ORDINANZA 13 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 334 del 27 dicembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Bonetti Apollonia e Piloni Adele, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza 24 marzo 1972, emessa nel procedimento civile vertente tra Bonetti Apollonia e Piloni Adele, il pretore di Brescia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, prorogando - ove sussistano determinate condizioni di affollamento e di reddito familiare - tutti i contratti di locazione in corso al 1 dicembre 1969, e non pure quelli stipulati successivamente a tale data, opera un ingiustificato trattamento differenziato fra conduttori che si trovano nella stessa difficoltà di trovare alloggio a prezzi ragionevoli.

Considerato che la stessa questione è stata decisa con la sentenza n. 132 del 1972 di questa Corte, che l'ha dichiarata infondata;

che l'ordinanza non adduce nuovi profili, né argomenti che possano indurre questa Corte a mutare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 24 marzo 1972 e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere