˙ Sentenza  189/1972 (ECLI:IT:COST:1972:189)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 09/11/1972;    Decisione  del 13/12/1972
Deposito del 21/12/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6439
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 189

SENTENZA 13 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 334 del 27 dicembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Meneghetti Gioacchino, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale a carico di Meneghetti Gioacchino, imputato del delitto di emissione continuata di assegni a vuoto, il pretore di Bassano del Grappa, accogliendo l'eccezione della difesa e su conforme parere del pubblico ministero, con ordinanza 17 febbraio 1972, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione per quanto riguarda l'assistenza del difensore nell'opposizione a decreto penale.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

L'ordinanza del pretore di Bassano del Grappa denuncia la norma dell'art. 509 del codice di procedura penale, in quanto omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto di condanna, ove manchi quello di fiducia. E rileva in proposito che: 1) l'atto di opposizione costituisce una impugnazione speciale, unico mezzo formale per far valere le proprie ragioni, la cui proposizione esige un'alta preparazione tecnica; 2) la legge richiede, a pena di inammissibilità, che i motivi siano specificamente indicati, e ciò può essere assicurato soltanto mediante l'assistenza del difensore. La mancanza di tale assistenza nel primo atto del procedimento monitorio al quale interviene l'interessato, sarebbe quindi lesiva del diritto di difesa.

La questione non è fondata.

La Corte ritiene che, attesa la particolare struttura del procedimento per decreto penale, già messa in evidenza da altre precedenti sentenze, e riconosciuta dalla stessa ordinanza rispetto all'atto di opposizione, definito una "impugnazione speciale", il diritto di difesa è assicurato anche se nella proposizione dell'opposizione al decreto, in mancanza di un difensore di fiducia, non ve ne sia uno di ufficio.

L'opposizione, infatti, si risolve in una richiesta di dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto può concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente potrà essere sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove è assicurato l'intervento del difensore.

È esatto che la norma impugnata prescrive la specificazione dei motivi di opposizione a pena di inammissibilità, ma, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificità non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perché le censure dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la ragione per cui si chiede il dibattimento, non possono non essere proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del provvedimento. E la Corte ritiene che, alla stregua di questa interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, proposta dal pretore di Bassano del Grappa in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 17 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

AURDUINO SALUSTRI - Cancelliere