˙ Ordinanza 180/1972 (ECLI:IT:COST:1972:180)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Udienza Pubblica del 09/11/1972;    Decisione  del 05/12/1972
Deposito del 12/12/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6421
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 180

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 20 dicembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1971 dal tribunale di Ferrara sull'istanza di fallimento proposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti di Reale Dobrilla Drusilla, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe, emanata dal tribunale di Ferrara, è stata sollevata, in riferimento all'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui dispone che, se la Corte di appello accoglie il ricorso per la dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla dichiarazione di fallimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971, questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge ll marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Ferrara e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere