˙ Ordinanza 178/1972 (ECLI:IT:COST:1972:178)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Udienza Pubblica del 26/10/1972;    Decisione  del 05/12/1972
Deposito del 12/12/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  6418 6419
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 178

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 20 dicembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCBTTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 376 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Padovani Vincenzo, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 febbraio 1972, la Corte d'assise di Venezia denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 135 e dell'art. 376 del codice di procedura penale. Il primo, non consentendo i colloqui dell'imputato detenuto col difensore prima che siano terminati gli interrogatori, creerebbe un trattamento differenziato e non giustificato con l'imputato in istato di libertà, e menomerebbe altresì il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. e proclamato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, terzo comma, lettera c). L'art. 376 sarebbe in contrasto con l'articolo 24, secondo comma, Cost. e col principio proclamato dall'art. 6, comma terzo, lettera c, della sopraindicata Convenzione europea, in quanto non dispone che, nella fase istruttoria, siano contestati all'imputato gli articoli di legge per i quali si procede.

Considerato che la prima questione è stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 26 del 1972, la quale l'ha dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., e con ordinanza n. 100 del 1972 ne ha ribadito la manifesta infondatezza;

che l'ordinanza della Corte d'assise di Venezia non presenta nuovi profili né adduce argomenti che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni;

che manifestamente infondata è altresì la questione relativa all'art. 376 del codice di procedura penale. Gli articoli di legge per cui si procede non possono essere contestati nella fase istruttoria nella quale si deve accertare il fatto nella sua materialità prima di determinarne la configurazione giuridica: ed ai fini di detto accertamento giova anche l'interrogatorio dell'imputato, il quale può prospettare posizioni difensive influenti sull'anzidetta configurazione. Conseguentemente, è del tutto razionale che gli articoli di legge violati siano contestati dopo gli accertamenti istruttori. Ed a ciò provvedono, sotto pena di nullità, gli artt. 384, n. 2, 396, n. 2, e 412 del codice di procedura penale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzp 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura penale, già dichiarata infondata con la sentenza n. 26 del 1972, nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 dello stesso codice, sollevate dall'ordinanza della Corte d'assise di Venezia del 3 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere