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Sentenza
171/1972 (ECLI:IT:COST:1972:171)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIARELLI - Redattore:
- Relatore: BONIFACIO
Udienza Pubblica del 25/10/1972; Decisione del 05/12/1972
Deposito del 12/12/1972;
Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:
Massime:
6395
6396
6397
6398
Atti decisi:
Massima n. 6395
Titolo
SENT. 171/72 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ARTT. 502 E 503 - SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRIMA DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLE STESSE GARANZIE PREVISTE PER L'INTERROGATORIO NELLA PROCEDURA ORDINARIA - NECESSARIA INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE DUE DISPOSIZIONI.
Testo
Al fine di stabilire se gli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., per quanto riguarda il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima del giudizio direttissimo, assicurino o no quelle stesse garanzie difensive (nomina ed intervento del difensore) che la legge predispone per la fase istruttoria della procedura ordinaria, non e' sufficiente leggere isolatamente le due anzidette disposizioni, ma occorre interpretarle sistematicamente nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti l'interrogatorio dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 6396
Titolo
SENT. 171/72 B. PROCESSO PENALE - ORDINAMENTO PROCESSUALE VIGENTE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - PRESENZA DEL DIFENSORE - E' GARANTITA NELL'ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA E NELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - NOMINA DEL DIFENSORE E SUO DIRITTO DI ESSERE PRESENTE - GARANZIA ANCHE NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ARTT. 502 E 503 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. PROC. PEN., ARTT. 304 E 390).
Testo
Nel vigente ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio dell'imputato e' garantito, sia nell'istruzione formale (art. 304 bis c.p.p.) che nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicche' non e' dubbio che, anche quando si procede a giudizio direttissimo, e comunque si qualifichino gli atti compiuti dal pretore (cfr. l'art. 231 c.p.p.) o dal pubblico ministero prima del dibattimento, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Ne' diversamente stanno le cose a proposito della necessita' della previa nomina del difensore. Va percio' dichiarata priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., partendo dall'erroneo presupposto che in virtu' delle disposizioni impugnate al suddetto "sommario interrogatorio" si proceda senza nomina e possibilita' di intervento da parte del difensore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 6397
Titolo
SENT. 171/72 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRIMA DEL GIUDIZIO - COD. PROC. PEN., ART. 503: NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO IN MANCANZA DI QUELLO DI FIDUCIA - PROVVEDE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI APPELLO OVE NON VI ABBIA PROVVEDUTO IL PUBBLICO MINISTERO - INTERPRETAZIONE.
Testo
A norma degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen. nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, deve essere nominato un difensore. Di conseguenza l'art. 503 cod. proc. pen. - nella parte in cui (in relazione al giudizio direttissimo) prevede che il presidente del tribunale o della corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 6398
Titolo
SENT. 171/72 D. PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - INTERVENTO DEL DIFENSORE - NON E' OBBLIGATORIO, MA E' NECESSARIO CHE SIA POSSIBILE L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALL'ATTO.
Testo
Come la Corte costituzionale preciso' nella sentenza n. 62 del 1971, il rispetto del diritto di difesa previsto dall'art. 24, secondo comma, Cost., non richiede (riguardo alla fase istruttoria del processo penale) una obbligatorieta' dell'intervento del difensore all'interrogatorio dell'imputato, ma e' sufficientemente garantito dalla assicurata possibilita' che il difensore assista all'atto predetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Note a sentenza
CHIAVARIO M., I PROCEDIMENTI PENALI PER DIRETTISSIMA NELLE DECISIONI COSTITUZIONALI DEL 1972, in
Giurisprudenza costituzionale, 1972, num.
[Nota a commento]
PIZZORUSSO A., [ NOTA S.T. ], in
Giurisprudenza italiana, 1973, num.
[]
N. 171
SENTENZA 5 DICEMBRE 1972
Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 20 dicembre 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. BONIFACIO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof.
COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI -
Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA -
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott.
NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO
GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
febbraio 1972 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a
carico di Ferrara Filippo, iscritta al n. 160 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del
21 giugno 1972.
Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto:
1. - Con ordinanza del 7 febbraio 1972 il tribunale di
Caltanissetta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una
questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt.
502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui tali
disposizioni non sanciscono "l'obbligatorietà della nomina e
dell'intervento del difensore durante il sommario interrogatorio
dell'imputato nel giudizio direttissimo". Dovendosi tale interrogatorio
considerare come vero e proprio atto istruttorio volto ad acquisire
elementi di prova, l'esclusione del difensore comporterebbe la
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - Innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto:
Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il
tribunale di Caltanissetta parte dal presupposto che gli artt. 502 e
503 del codice di procedura penale non assicurino, per quanto riguarda
il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima
del giudizio direttissimo, quelle stesse garanzie difensive (nomina ed
intervento del difensore) che la legge predispone per l'interrogatorio
nella procedura ordinaria: da ciò deriverebbe la violazione sia
dell'art. 3 sia dell'art. 24 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Premesso che non è sufficiente leggere isolatamente le due
disposizioni impugnate, ma che occorre interpretarle sistematicamente
nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti
l'interrogatorio dell'imputato, la Corte osserva che nel vigente
ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190
del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore
ad esser presente al predetto atto è garantito nell'istruzione formale
(art. 304 bis c.p.p.), nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent.
n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr.
anche sent. n. 86 del 1968): sicché non è dubbio che, quale che sia
la qualificazione degli atti compiuti dal pretore - per il quale cfr.
l'art. 231, primo comma, c.p.p. - o dal pubblico ministero prima del
giudizio direttissimo, il difensore ha diritto di assistere
all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Né diversamente
stanno le cose a proposito della necessità della previa nomina del
difensore, giacché gli artt. 304 e 390 c.p.p., nel testo risultante
dalle recenti modifiche legislative, ne dispongono l'obbligatorietà
nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di
polizia giudiziaria, con la conseguenza che l'art. 503 - nella parte in
cui prevede che il presidente del tribunale o della Corte di assise, in
mancanza di un difensore di fiducia, nomini un difensore di ufficio ove
non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del
procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano
impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono
all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.
Non sussistono pertanto le denunziate violazioni dell'articolo 3 e
dell'art. 24 della Costituzione. Giova peraltro aggiungere, poiché
l'ordinanza parla di "obbligatorietà" dell'intervento del difensore,
che, come questa Corte precisò nella sentenza n. 62 del 1971, il
rispetto del diritto di difesa non richiede siffatta obbligatorietà,
ma è sufficientemente garantito dalla possibilità che il difensore
assista al predetto atto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, proposta
dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere