N. 162
ORDINANZA 9 NOVEMBRE 1972
Deposito in cancelleria: 15 novembre 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 304 del 22 novembre 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. CAPALOZZA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTTNO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1972 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Merlini Domenico ed altri, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1972, il pretore di Pisa ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 capoverso, 4 e 35, nonché 27, terzo comma, della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte, con sentenza n. 30 del 1972, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge n. 963 del 1965, in riferimento agli artt. 1, 4, 27 e 35 della Costituzione;
che, malgrado il richiamo integrativo agli artt. 2 e 3 della Costituzione, non si prospettano né sussistono motivi nuovi che inducano a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), proposte con ordinanza 9 febbraio 1972 del pretore di Pisa, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 30 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere