N. 161
ORDINANZA 9 NOVEMBRE 1972
Deposito in cancelleria: 15 novembre 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 304 del 22 novembre 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. ROCCHETTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1971 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Nardi Federico, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 11 dicembre 1971, la Corte di cassazione ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, con riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 29 del 17 febbraio 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio;
che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei sensi di cui in motivazione - con la sentenza n. 29 del 17 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere