N. 156
ORDINANZA 9 NOVEMBRE 1972
Deposito in cancelleria: 15 novembre 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 304 del 22 novembre 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. CRISAFULLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ravvisata la necessità di provvedere alla correzione di alcune omissioni contenute nella Sentenza del 6 luglio 1972, n. 139;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli,
visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dispone:
al n. 2 della motivazione in diritto, dopo le parole "deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente" devono aggiungersi le parole "all'art. 1, comma secondo, lett. h), ed";
alla lettera c) del dispositivo, dopo le parole "dichiara cessata la materia del contendere per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. h)," devono aggiungersi le parole "e dell'art. 3, n. 1, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere