˙ Ordinanza 11/1972 (ECLI:IT:COST:1972:11)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: CHIARELLI - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Udienza Pubblica del 26/01/1972;    Decisione  del 27/01/1972
Deposito del 28/01/1972;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5882
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 11

ORDINANZA 27 GENNAIO 1972

Deposito in cancelleria: 28 gennaio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971, depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed iscritti ai nn. 16 e 24 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre 1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione di impianti per la distribuzione di carburanti.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

Ritenuto che con ricorsi del 22 luglio 1971 e del 22 ottobre 1971 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a vari decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio con i quali, nei confronti delle persone indicate nei rispettivi ricorsi, si è concesso l'impianto di distribuzione di carburanti o si è proceduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni già accordate.

Considerato che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle parti, è opportuno completare l'istruttoria della causa in relazione alla circolare del Ministero dell'industria 29 settembre 1970, n. 79 F, mediante l'acquisizione all'esame della Corte e delle parti degli atti dei procedimenti conclusi con l'emanazione dei decreti oggetto dei ricorsi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa e fatta salva ogni deduzione delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente, la Regione siciliana depositi presso la cancelleria di questa Corte gli atti di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.