N. 109
ORDINANZA 9 GIUGNO 1972
Deposito in cancelleria: 15 giugno 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 158 del 21 giugno 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. ROSSI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1970 dal pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Chessa Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 2,3, secondo comma, 13,25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate manifestamente infondate - o non fondate - da questa Corte con le sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 76 del 1970, n. 75 del 1966, n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.