N. 66
ORDINANZA 24 MARZO 1971
Deposito in cancelleria: 30 marzo 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 87 del 7 aprile 1971.
Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1969 dal pretore di Cento nel procedimento penale a carico di Mastrandrea Giovanni, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che il pretore di Cento, con ordinanza 25 ottobre 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575; in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, nella norma denunciata si ravviserebbe disparità di trattamento tra chi guida un autoveicolo sprovvisto di patente e chi commette lo stesso reato essendo sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione come indiziato di appartenere ad associazioni mafiose: questi infatti subisce un aumento di pena che la legge ricollega a semplici indizi e non a condanna penale o a fatti certi;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la norma si applica a chi sia stato sottoposto a misura di prevenzione da un provvedimento del giudice, il che basta a giustificare la maggiore severità della sanzione sul presupposto d'una maggiore pericolosità della persona, pericolosità definitivamente accertata sia pure per indizi.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) sollevata, dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.