N. 65
ORDINANZA 24 MARZO 1971
Deposito in cancelleria: 30 marzo 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 87 del 7 aprile 1971.
Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1969 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Massara Giorgio ed altri iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 5 luglio 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza, le disposizioni denunciate ccntrasterebbero coll'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.), in quanto nel caso (delitto politico commesso all'estero) non si può procedere senza la richiesta del Ministro della giustizia, cioè d'un organo di amministrazione attiva; con violazione, dunque, anche del principio d'uguaglianza poiché l'art. 8 rende possibile, per l'assoluta discrezionalità della richiesta del Ministro, una discriminazione in concreto fra soggetti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, come risulta dall'intera argomentazione dell'ordinanza di rinvio e nonostante il dispositivo di quest'ultima, si denuncia l'art. 8 del codice penale solo perché esso fa dipendere l'esercizio dell'azione penale "dalla richiesta del Ministro".
che una dichiarazione di incostituzionalità di questa parte dell'articolo, se fosse pronunciata, otterrebbe un effetto (cioè l'esercizio obbligatorio dell'azione penale) che nel giudizio a quo si è già verificato poiché - afferma l'ordinanza - "la richiesta del Ministro della giustizia nella specie è intervenuta";
che pertanto la questione è del tutto irrilevante ai fini del giudizio di merito, e perciò inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.