˙ Ordinanza 44/1971 (ECLI:IT:COST:1971:44)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: ROCCHETTI
Camera di Consiglio del 10/02/1971;    Decisione  del 25/02/1971
Deposito del 04/03/1971;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5458
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 44

ORDINANZA 25 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 4 marzo 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 10 marzo 1971.

Pres. BRANCA - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 94 e 468, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1970 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Milani Dina, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 94 e 468, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 94 e 468, primo comma, del codice di procedura penale, con riferimento ai citati artt. 3 e 24 della Costituzione;

che non si pongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93; secondo comma, 94 e 468, primo comma, del codice di procedura penale, proposte, dal tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 30 giugno 1970, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e già dichiarate non fondate con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.