˙ Ordinanza 43/1971 (ECLI:IT:COST:1971:43)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 13/01/1971;    Decisione  del 25/02/1971
Deposito del 04/03/1971;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5457
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 43

ORDINANZA 25 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 4 marzo 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 10 marzo 1971.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 281 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 agosto 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Ramundo Paolo, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi al pretore di Roma a carico di Ramundo Paolo, imputato del reato ex art. 635 capoverso del codice penale, questi avanzò istanza di libertà provvisoria;

che il P.M. impugnava il provvedimento del pretore che accoglieva la predetta istanza e pertanto gli atti venivano rimessi al giudice istruttore del tribunale di Roma, il quale, accogliendo l'istanza del difensore, sollevava la questione di legittimità dell'art. 281 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 13 della Costituzione;

Considerato che, con la legge 5 novembre 1970, n. 824, veniva modificato, nelle more del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, il capoverso dell'art. 281 e che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte dell'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale la questione di costituzionalità è sorta, per cui alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.