˙ Ordinanza 36/1971 (ECLI:IT:COST:1971:36)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: MORTATI
Camera di Consiglio del 10/02/1971;    Decisione  del 24/02/1971
Deposito del 01/03/1971;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5431
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 36

ORDINANZA 24 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 1 marzo 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 10 marzo 1971.

Pres. BRANCA - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1969 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Grugnola Giancarlo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 11 dicembre 1969, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Grugnola Giancarlo, il pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nel punto in cui considera aggravato il danneggiamento commesso "da lavoratori in occasione di sciopero", in riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 119 del 18 giugno 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata;

che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.), come già riconosciuto anche nell'ordinanza n. 164 del 12 novembre 1970;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 119 del 18 giugno 1970 nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.