˙ Ordinanza 35/1971 (ECLI:IT:COST:1971:35)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: CHIARELLI
Camera di Consiglio del 10/02/1971;    Decisione  del 24/02/1971
Deposito del 01/03/1971;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5430
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 35

ORDINANZA 24 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 1 marzo 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 10 marzo 1971.

Pres. BRANCA - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile nel settore del commercio, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1969 dal pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Biscari Giuseppe, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto che il pretore di Modica, con ordinanza 29 maggio 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 relative all'applicazione della scala mobile nel settore del commercio;

che, secondo l'ordinanza, le disposizioni impugnate violerebbero gli artt. 23 e 70 della Costituzione (riserva di legge) perché la determinazione periodica dell'indennità è affidata ad un "organo", come l'Istituto centrale di statistica, privo di poteri impositivi, invece che "di volta in volta promanare da specifico provvedimento legislativo";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'ISTAT non esercita poteri impositivi, ma raccoglie ed elabora, con l'ausilio di un'apposita commissione nazionale, i dati relativi al costo della vita, alle cui variazioni la legge ricollega la misura dell'indennità da pagare al lavoratore;

che pertanto il meccanismo della c.d. scala mobile è regolato direttamente dalle norme denunciate con aggancio ad un parametro mutevole nel tempo, per cui gli aumenti periodici di retribuzione costituiscono attuazione di un'espressa volontà legislativa così che è da escludere ictu oculi qualunque violazione della riserva di legge.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le disposizioni dell'accordo nazionale 29 aprile 1957 sulla scala mobile nel settore del commercio, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 23 e 70 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.