˙ Ordinanza 28/1971 (ECLI:IT:COST:1971:28)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 10/02/1971;    Decisione  del 11/02/1971
Deposito del 17/02/1971;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5416
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 28

ORDINANZA 11 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 49 del 24 febbraio 1971.

Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (c.d. legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1970 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e Buda Benito e Francesco, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, di approvazione della legge di registro (che fa divieto di condannare l'Amministrazione finanziaria, anche se soccombente, al rimborso delle spese di lite, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questa), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sua sentenza n. 116 del 1970, in riferimento agli stessi articoli (oltre che all'art. 113) della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti tali da indurre la Corte a mutare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge di registro, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dall'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 116 del 18 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.