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Sentenza
202/1971 (ECLI:IT:COST:1971:202)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: FRAGALI - Redattore:
- Relatore: MORTATI
Camera di Consiglio del 28/10/1971; Decisione del 10/12/1971
Deposito del 16/12/1971;
Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:
Massime:
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
Atti decisi:
Massima n. 5819
Titolo
SENT. 202/71 A. PROCESSO PENALE - ATTI PROCESSUALI - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - COD. PROC. PEN., ART. 152 CPV. - OBBLIGO DELL'IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunciata lederebbe, in caso di prescrizione, il diritto di difesa, precludendo all'imputato la possibilita' di presentare elementi di prova diretti a dimostrare l'infondatezza dell'accusa e creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che vengono giudicati prima o dopo il decorso del termine di prescrizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 5820
Titolo
SENT. 202/71 B. REATI E PENE - PRESCRIZIONE DEL REATO - RISPONDE AD UN INTERESSE PUBBLICO - PREVALENZA SULL'INTERESSE DEL PREVENUTO AD OTTENERE UNA SENTENZA DI PIENA ASSOLUZIONE.
Testo
L'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di piena assoluzione non puo' non cedere, nel caso di avvenuta prescrizione, dinanzi all'interesse generale di non perseguire reati dei quali il lungo tempo decorso dalla loro commissione abbia fatto venir meno o notevolmente attenuato il ricorso e l'allarme sociale ed abbia altresi' reso difficile l'acquisizione del materiale probatorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 5821
Titolo
SENT. 202/71 C. PROCESSO PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - COD, PROC. PEN., ART. 152 - OBBLIGO DELL'IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - NON CONTRASTA CON L'INTERESSE GENERALE DI NON PERSEGUIRE I REATI PRESCRITTI.
Testo
Con l'interesse generale di non perseguire reati prescritti non contrasta l'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione come reato o dell'estraneita' ad esso dell'imputato, trattandosi, nella specie, di pronuncia di carattere puramente dichiarativo di una situazione gia' concretata al momento della sopravvenienza della prescrizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 5822
Titolo
SENT. 202/71 D. PROCESSO PENALE - ATTI ISTRUTTORI - COMPIMENTO IN VISTA DI UNA PRONUNCIA DI PROSCIOGLIMENTO IN MERITO DELL'IMPUTATO - CONTRASTO CON L'INTERESSE GENERALE DI NON PERSEGUIRE I REATI PRESCRITTI.
Testo
Sarebbe in contrasto con l'interesse generale di non perseguire reati estinti per avvenuta prescrizione rendere necessario il compimento di atti istruttori diretti ad una pronuncia di proscioglimento in merito dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 5823
Titolo
SENT. 202/71 E. PROCESSO PENALE - INTERESSE GENERALE A NON PERSEGUIRE REATI PRESCRITTI - AFFERMATA PREVALENZA SULL'INTERESSE DEL PREVENUTO AD OTTENERE UNA SENTENZA DI PIENA ASSOLUZIONE - NON CONTRASTA CON ESSA LA SENTENZA N. 175 DEL 1971 DELLA CORTE SUL DIRITTO DI RINUNZIARE ALL'AMNISTIA.
Testo
Con l'affermazione di prevalenza dell'interesse generale a non perseguire reati estinti per prescrizione sull'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di piena assoluzione non contrasta la sent. n. 175 del 1971 della Corte costituzionale perche' in quest'ultima pronunzia si e' affermato il diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza in merito nell'ipotesi di estinzione del reato per amnistia, ritenendosi costituzionalmente garantito il diritto di rinunziare all'amnistia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 5824
Titolo
SENT. 202/71 F. REATI E PENE - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - DIRITTO DEL PREVENUTO A RINUNZIARE ALL'EFFETTO ESTINTIVO - NON E' COSTITUZIONALMENTE GARANTITO.
Testo
Allorche' l'effetto estintivo del reato discenda, come nel caso della prescrizione, da un evento sottratto ad ogni discrezionalita', quale il decorso del termine, non puo' ritenersi costituzionalmente garantito il diritto del prevenuto a rinunziare a tale effetto estintivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 5825
Titolo
SENT. 202/71 G. AMNISTIA E INDULTO - DIRITTO DEL PREVENUTO A RINUNCIARE ALL'EFFETTO ESTINTIVO NEL CASO DI AMNISTIA - GARANZIA COSTITUZIONALE - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Il diritto costituzionalmente garantito del prevenuto a rinunciare all'effetto estintivo del reato nel caso di amnistia e' connesso con il carattere ampiamente discrezionale di queste statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore sotto l'influsso di considerazioni politiche.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
Massima n. 5826
Titolo
SENT. 202/71 H. PROCESSO PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE SIA GIUDICATI PRIMA O DOPO IL SOPRAVVENIRE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO - COSTITUISCE UNA MERA DISPARITA' DI FATTO - IRRILEVANZA.
Testo
La diseguaglianza di trattamento che si verifica secondo che si sia giudicati primo o dopo il sopravvenire della prescrizione e' conseguenza di mera disparita' di fatto, come tale non costituzionalmente illegittima, inevitabile senza far venir meno l'istituto stesso della prescrizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
N. 202
SENTENZA 10 DICEMBRE 1971
Deposito in cancelleria: 16 dicembre 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 323 del 22 dicembre 1971.
Pres. FRAGALI - Rel. MORTATI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof.
COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ -
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI -
Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152,
capoverso, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 3 maggio 1971 dal tribunale di Taranto nel procedimento
penale a carico di D'Antona Simeone ed altro, iscritta al n. 229 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto:
Nel corso del procedimento penale contro D'Antona Simeone e Santoro
Alessandro, il tribunale di Taranto ha sollevato, con ordinanza in data
3 maggio 1971, questione di legittimità costituzionale dell'art. 152,
capoverso, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce
al giudice, una volta intervenuta la prescrizione del reato, di
prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste o perché egli
non lo ha commesso o perché non è preveduto dalla legge come reato,
se di ciò non è stata già acquisita la prova evidente, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione.
La norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo
comma, in quanto, precludendo al giudice, in caso di compiuta
prescrizione, l'indagine in merito alla mancanza di prove di
responsabilità dell'imputato verrebbe a ledere il diritto di difesa di
quest'ultimo per il fatto di rendergli impossibile la presentazione di
altri elementi di prova eventualmente idonei a dimostrare
l'infondatezza dell'accusa.
Sussisterebbe inoltre ingiustificata differenza di trattamento fra
l'ipotesi dell'imputato giudicato prima del compimento del termine di
prescrizione del reato, cui è riconosciuta piena possibilità di
difesa, e quella dell'imputato giudicato dopo il decorso del termine di
prescrizione, cui tale possibilità viene invece negata per effetto
della norma di cui trattasi.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata e la causa è stata discussa in camera di consiglio, ai
sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, delle Norme integrative, non essendovi stata costituzione di
parti.
Considerato in diritto:
1. - Le censure dedotte nell'ordinanza non sono da ritenere
fondate.
Non lo è quella relativa alla violazione dell'art. 24 della
Costituzione. Infatti è vero che, secondo dedotto dall'ordinanza, può
sussistere l'interesse del prevenuto ad ottenere dal giudice una
sentenza di piena assoluzione da cui risulti l'insussistenza o la non
commissione del fatto-reato, ma tale interesse nel caso di prescrizione
non può non cedere di fronte all'interesse generale di non più
perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la
loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato,
insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed
altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale
probatorio.
Non contrasta con l'esigenza ora prospettata l'art. 152, secondo
comma, c.p.p. secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito
quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano
prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione
come reato, o dell'estraneità ad esso dell'imputato, poiché in tali
casi la pronuncia stessa assume carattere puramente dichiarativo di una
situazione già concretata al momento della sopravvenienza della
prescrizione. Mentre è chiaro che contrasto si verificherebbe ove per
giungere a quel risultato si rendesse necessario il compimento di nuovi
atti istruttori, e cioè la prosecuzione dell'istruttoria per un reato
ormai estinto.
Non potrebbe condurre a contrario avviso la considerazione che la
Corte, con la sua sentenza n. 175 del corrente anno, ha affermato il
diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito allorché
l'estinzione del reato consegua all'intervento di un'amnistia, perché
a tale statuizione si è giunti in quanto si è ritenuto
costituzionalmente garantito il diritto di rinunciare all'amnistia,
diritto il cui esercizio, facendo venir meno l'effetto estintivo ad
essa proprio, rende possibile l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria
in corso. E appare chiaro che a soluzione analoga non può giungersi
allorché l'effetto estintivo si faccia discendere, non già, come nel
caso dell'amnistia, da statuizioni di volta in volta emesse dal
legislatore, sotto l'influsso di considerazioni politiche, ma da un
evento come il decorso del termine, sottratto ad ogni discrezionalità.
2. - Le considerazioni per ultimo prospettate rendono ragione
dell'infondatezza anche della seconda denuncia, di violazione dell'art.
3 della Costituzione. Invero la diseguaglianza di trattamento che si
verifica, secondo che si sia giudicati prima o dopo il sopravvenire del
termine di prescrizione, appare conseguenza di una mera disparità di
fatto, che non si può evitare se non facendo venire meno lo stesso
istituto della prescrizione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta, con
l'ordinanza del tribunale di Taranto del 3 maggio 1971, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.