˙ Ordinanza 185/1971 (ECLI:IT:COST:1971:185)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: FRAGALI - Redattore:  - Relatore: ROSSI
Camera di Consiglio del 28/10/1971;    Decisione  del 10/11/1971
Deposito del 17/11/1971;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5783
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 185

ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1971

Deposito in cancelleria: 17 novembre 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 del 24 novembre 1971.

Pres. FRAGALI - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1971 dal pretore di Rossano nel procedimento penale a carico di Placonà Pasquale, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 155 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 155 del 18 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.