N. 165
ORDINANZA 28 GIUGNO 1971
Deposito in cancelleria: 6 luglio 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 14 luglio 1971.
Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n, 2313 (modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro); degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762), e degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1970 dal tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Aloisio Saverio e la Società ing. Fachini, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si è proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto il solo Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che dalla ordinanza si rileva che il Collegio ha preso in esame la situazione fiscale dei documenti esibiti nel procedimento civile tra Aloisio Saverio e la società ing. V. Fachini ed ha concluso constatando la sussistenza della irregolarità fiscale di essi e, di conseguenza, la necessità della sospensione del processo;
che, in tal modo, ha definitivamente applicato le norme di cui ha denunciato la illegittimità;
che, pertanto, la questione proposta è manifestamente inammissibile per irrilevanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313 (modificativo dell'art. 118 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); dell'art. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro); degli artt. 28 e 30, comma primo, lettera d, del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762), e degli artt. 28 e 32, comma secondo, del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, proposta dal tribunale di Milano, con ordinanza 24 settembre 1970, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.