˙ Ordinanza 118/1971 (ECLI:IT:COST:1971:118)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: MORTATI
Camera di Consiglio del 06/05/1971;    Decisione  del 19/05/1971
Deposito del 26/05/1971;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5622
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 118

ORDINANZA 19 MAGGIO 1971

Deposito in cancelleria: 26 maggio 1971.

Pres. BRANCA - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1971 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Celentano Luigi.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale pendente avanti il pretore di Napoli contro Celentano Luigi per contravvenzione all'art. 1224 del codice della navigazione, l'imputato ha chiesto alla Capitaneria di porto di Napoli di essere ammesso all'oblazione ai sensi dell'art. 1239 del codice della navigazione;

che la Capitaneria ha trasmesso l'istanza al pretore sul presupposto che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della giurisdizione penale del comandante di porto di cui alla sentenza di questa Corte n. 121 del 1970 abbia fatto venir meno anche la competenza di tale organo a decidere sulle domande di oblazione delle contravvenzioni;

che il pretore, in considerazione delle differenze esistenti fra l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 del codice penale e quella speciale prevista dal codice della navigazione, ha ritenuto che la competenza del comandante di porto non sia venuta meno ed ha conseguentemente restituito gli atti;

che la Capitaneria ha ribadito il suo punto di vista, suffragandolo con un parere espresso dal Ministero di grazia e giustizia;

che, con ricorso 1 febbraio 1971, il pretore di Napoli ha chiesto a questa Corte la risoluzione del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato a suo avviso derivante da tale contrasto di opinioni.

Considerato che il punto controverso è stato risolto da questa Corte con l'ordinanza n. 52 del 1971, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1239 del codice della navigazione, sul presupposto che tale norma, al pari di altre non più applicabili alla giurisdizione penale del comandante di porto venuta meno per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità, è tuttavia applicabile in relazione all'attività degli altri organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione;

che pregiudiziale appare comunque la considerazione che il comandante di porto non è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che tale osservazione assorbe altri profili, pure attinenti all'ammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Napoli col provvedimento di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.