N. 116
ORDINANZA 19 MAGGIO 1971
Deposito in cancelleria: 26 maggio 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 140 del 3 giugno 1971.
Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette di Bari sul ricorso di De Ruvo Martira, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che la ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale proviene da una Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette;
che la questione stessa ha ad oggetto l'art. 31, primo, secondo e terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.
Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi giurisdizionali;
che di conseguenza con la stessa sentenza n. 10 le questioni di costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.