N. 106
ORDINANZA 5 MAGGIO 1971
Deposito in cancelleria: 11 maggio 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 119 del 12 maggio 1971.
Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Lecco nel procedimento penale a carico di Cortenova Federico ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 t.u. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, prospettando la disparità di trattamento che deriverebbe dalla diversità fra la pena prevista dalla norma impugnata per chi sottoscrive due liste di candidati alle elezioni amministrative, e quella sensibilmente più lieve prevista invece per l'infrazione analoga dall'art. 106 t.u. 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per l'elezione della Camera dei deputati.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 12 aprile 1967 n. 45, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 45 del 12 aprile 1967.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.