˙ Ordinanza 105/1971 (ECLI:IT:COST:1971:105)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: DE MARCO
Camera di Consiglio del 24/03/1971;    Decisione  del 05/05/1971
Deposito del 11/03/1971;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5602
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 105

ORDINANZA 5 MAGGIO 1971

Deposito in cancelleria: 11 maggio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 119 del 12 maggio 1971.

Pres. BRANCA - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1970 dal tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di Franchi Aldo e Franchi Fedele, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che il tribunale di Terni, con ordinanza 14 ottobre 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla violazione delle leggi finanziarie), in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, il principio per cui "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 Cost.) sarebbe leso dalla norma denunciata in quanto essa stabilisce che il giudice competente a giudicare delle infrazioni alle leggi finanziarie "è il giudice del luogo ove il reato è stato accertato", luogo che "può essere diverso da quello del commesso reato";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, secondo una giurisprudenza costante di questa Corte, giudice naturale è il giudice "precostituito per legge", cioè istituito in base a criteri generali fissati in anticipo (da ultimo sentenza n. 146 del 1969);

che la norma denunciata, con rispetto e applicazione di tale principio, precostituisce il giudice competente per territorio a conoscere di tutti i reati previsti da essa stabilendo che sia sempre quello del luogo ove il reato è accertato e non quello dove è commesso;

che pertanto la questione risulta ictu oculi manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.