Ordinanza 85/1970 (ECLI:IT:COST:1970:85)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: BENEDETTI
Camera di Consiglio del 21/05/1970;    Decisione  del 21/05/1970
Deposito de˙l 03/06/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5043
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 85

ORDINANZA 21 MAGGIO 1970

Deposito in cancelleria: 3 giugno 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 143 del 10 giugno 1970.

Pres. BRANCA - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1969 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra Tortora Carlo e l'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita nel presente giudizio;

Considerato che con sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del citato testo unico, limitatamente alle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo;

che nell'ordinanza ora in esame non sussistono nuovi e diversi motivi che valgano a giustificare una totale o più ampia dichiarazione d'incostituzionalità della disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata dal pretore di Nocera Inferiore, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.