Ordinanza 83/1970 (ECLI:IT:COST:1970:83)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 06/05/1970;    Decisione  del 21/05/1970
Deposito de˙l 03/06/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5041
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 83

ORDINANZA 21 MAGGIO 1970

Deposito in cancelleria: 3 giugno 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 143 del 10 giugno 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di Casagrande Giovanni, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl';

Ritenuto in fatto che l'ordinanza di rimessione solleva la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (legge delegata) in relazione alla legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento agli articoli 73 e 76 della Costituzione, per ritardata pubblicazione della legge delega, promulgata il 9 ottobre 1964 e pubblicata il 28 ottobre 1964;

Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 13 del 1967, e successivamente è stata dichiarata manifestamente infondata con le sentenze nn. 32, 33 e 106 dello stesso anno;

che la nuova ordinanza di remissione non prospetta nuovi profili, né adduce comunque argomenti che possano indurre la Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), in relazione alla legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, questione sollevata in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione, con ordinanza del pretore di Pordenone del 3 dicembre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.