˙ Ordinanza 72/1970 (ECLI:IT:COST:1970:72)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 06/05/1970;    Decisione  del 06/05/1970
Deposito del 18/05/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5004
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 72

SENTENZA 6 MAGGIO 1970

Deposito in cancelleria: 18 maggio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 125 del 20 maggio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1969 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Cristofaro Antonietta, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Antonietta Cristofaro, il pretore di Chieri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui rende possibile la effettuazione e la successiva utilizzazione in causa dei processi verbali di sequestro senza l'osservanza dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata illegittima con sentenza di questa Corte n. 148 del 1969 (vedi anche la sentenza n. 2 del 1970);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale:

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 304 quater del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.