˙ Ordinanza 7/1970 (ECLI:IT:COST:1970:7)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: BONIFACIO
Camera di Consiglio del 10/12/1969;    Decisione  del 15/01/1970
Deposito del 22/01/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4815
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 7

ORDINANZA 15 GENNAIO 1970

Deposito in cancelleria: 22 gennaio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 24 del 28 gennaio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Adami Rook Tommaso, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, in riferimento all'art. 21 della Costituzione; che innanzi a questa Corte si è costituito con atto del 25 luglio 1968 il signor Tommaso Adami Rook, il quale ha chiesto che la citata disposizione venga dichiarata illegittima; che con sentenza n. 98 del 2 luglio 1968 questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della citata legge limitatamente alla parte in cui si escludeva che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o di un'agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 potesse essere scelto fra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti motivi che possano giustificare una totale o più ampia dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, sollevata dal pretore di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.