˙ Ordinanza 55/1970 (ECLI:IT:COST:1970:55)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: BONIFACIO
Udienza Pubblica del 24/03/1970;    Decisione  del 25/03/1970
Deposito del 02/04/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4957
Atti decisi: 

Pronuncia

N.55

ORDINANZA 25 MARZO 1970

Deposito in cancelleria: 2 aprile 1970.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 5 luglio 1969, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1969, per conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, sorto per effetto del decreto 3 maggio 1969 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale l'impresa dell'Ente siciliano di elettricità, con sede in Catania, veniva trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per il ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con atto del 16 marzo 1970, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 23 successivo, il Presidente della Regione siciliana ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con dichiarazione in data 20 marzo 1970;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per rinunzia;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.