N. 37
ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1970
Deposito in cancelleria: 4 marzo 1970.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 64 dell'11 marzo 1970.
Pres. BRANCA - Rel. REALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO - BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guidali Carlo e Parisi Vincenzo, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza 29 maggio 1968 il tribunale di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 29 luglio 1968, il signor Carlo Guidali, rappresentato dall'avv. Salvatore D'Anna, il quale ha chiesto che la disposizione denunziata venga dichiarata illegittima.
Considerato che, con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.