˙ Sentenza  21/1970 (ECLI:IT:COST:1970:21)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Udienza Pubblica del 28/01/1970;    Decisione  del 11/02/1970
Deposito del 18/02/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  4867
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 21

SENTENZA 11 FEBBRAIO 1970

Deposito in cancelleria: 18 febbraio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 50 del 25 febbraio 1970.

Pres. Branca - Rel. Fragali

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla commissione elettorale mandamentale di Pistoia sui ricorsi di Tronci David ed altri, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

La commissione elettorale mandamentale di Pistoia, il 3 marzo 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, in relazione all'art. 48 della Costituzione: l'ordinanza considera quanto meno opinabile che non sussista contrasto tra l'art. 1 n. 3 della legge predetta e l'art. 48 della Costituzione.

Comparso in giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del Consiglio rilevò che l'articolo denunciato non esiste, che le commissioni elettorali mandamentali non sono organi giurisdizionali, che la motivazione dell'ordinanza è insufficiente, che, se la commissione si fosse riferita all'art. 2 n. 2 della legge predetta, la questione sarebbe infondata: infatti l'art. 48 terzo comma della Costituzione ha rimesso al legislatore ordinario la determinazione dei casi di incapacità civile o d'indegnità morale e la legge del 1947 vi ha provveduto.

All'udienza del 28 gennaio 1970 il rappresentanze della Avvocatura generale dello Stato ha confermato le tesi è le conclusioni prospettate nell'atto d'intervento.

Considerato in diritto:

L'ordinanza non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale.

Vi manca l'indicazione della disposizione impugnata, perché non esiste l'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; né si può discorrere di errore materiale, nel senso che l'ordinanza si intendeva riferire all'art. 2 n. 2, perché, pur avendo esposto che dei nominati Tronci e Tesi era stato dichiarato il fallimento, la commissione non dice se la cancellazione dei medesimi dalle liste elettorali era stata disposta con riguardo a tale circostanza o non anche per altra delle cause indicate nell'art. 2 n. 2 predetto. Infine non si precisa quale sia il profilo sotto il quale andava considerato quello che la commissione giudica un quanto meno opinabile contrasto fra la norma denunciata e la norma costituzionale invocata; specie perché questa fa riferimento a tre distinte categorie di fattispecie, tutte ipotizzabili in concreto, e ciascuna valutabile sotto prospettive diverse.

Restano assorbite tutte le altre ragioni proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, compresa quella concernente l'assunto che la commissione elettorale non sia organo giurisdizionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, promossa dalla commissione elettorale mandamentale di Pistoia con ordinanza 3 marzo 1969, in riferimento all'art. 48 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE - CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO - MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.