Ordinanza 196/1970 (ECLI:IT:COST:1970:196)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 28/10/1970;    Decisione  del 18/12/1970
Deposito de˙l 28/12/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5335
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 196

ORDINANZA 18 DICEMBRE 1970

Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 329 del 30 dicembre 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 372 e 392 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1970 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Panconi Luciano, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza dell'11 febbraio 1970 emessa nel procedimento penale contro Panconi Luciano, il pretore di Prato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372 e 392 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto nel giudizio pretorile non è previsto il deposito degli atti in cancelleria prima che sia emesso il decreto di citazione a giudizio, come avviene nella istruzione formale per i processi di competenza del tribunale;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 16 del 1970 questa Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; che trattasi della medesima questione, per la quale l'ordinanza non prospetta nuovi profili, né adduce motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 372 e 392 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Prato in riferimento allo art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza dell'11 febbraio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.