N. 185
ORDINANZA 26 NOVEMBRE 1970
Deposito in cancelleria: 2 dicembre 1970.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 9 dicembre 1970.
Pres. BRANCA - Rel. TRIMARCHI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 ottobre 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Benedetto Alessandro e la s.p.a. Unione editoriale per la diffusione del libro, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
2) ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Signorelli Domenico, erede di Parracino Carmela, e la Compagnia Singer per macchine da cucire s.p.a., iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che le due ordinanze indicate in epigrafe sollevano, la prima in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e la seconda in riferimento al solo art. 36, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui di spone che l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato è dovuta solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile all'agente;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che nel primo giudizio si è costituito Alessandro Benedetto, rappresentato e difeso degli avvocati Luciano Lucci Chiarissi e Gabriele Moricca, che, con deduzioni depositate il 20 aprile 1970, ha chiesto che la norma venisse dichiarata illegittima;
che nel secondo giudizio nessuna delle parti si è costituita;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento.
Considerato che con sentenza n. 75 del 20 maggio 1970 questa Corte ha dichiarato infondata la questione in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione;
che non è stato addotto alcun altro motivo che possa indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751, comma primo, del codice civile, sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.