˙ Ordinanza 182/1970 (ECLI:IT:COST:1970:182)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: BONIFACIO
Udienza Pubblica del 28/10/1970;    Decisione  del 26/11/1970
Deposito del 02/12/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5290
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 182

ORDINANZA 26 NOVEMBRE 1970

Deposito in cancelleria: 2 dicembre 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 9 dicembre 1970.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, contenente "norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646,29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno", promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1969 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Misceo Giovanni, Garofalo Maria ed il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462, contenente "norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno";

che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza 22 aprile 1970 n. 63;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sollevata con ordinanza del 17 marzo 1969 del pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.