˙ Ordinanza 169/1970 (ECLI:IT:COST:1970:169)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: ROCCHETTI
Camera di Consiglio del 28/10/1970;    Decisione  del 12/11/1970
Deposito del 18/11/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5254
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 169

ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1970

Deposito in cancelleria: 18 novembre 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 299 del 25 novembre 1970.

Pres. BRANCA - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GlOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia di imposte di registro, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1970 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Monte dei Paschi di Siena e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, il quale prescrive che nelle vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in danaro il valore del bene trasferito debba determinarsi mediante il comune procedimento fiscale di accertamento di valore, discostandosi dal principio generale di cui all'art. 50, secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;

che la predetta ordinanza è stata a termini di legge notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito, con deduzioni del 24 aprile 1970, il Ministro delle finanze, col patrocinio della Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza.

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 59 del 28 aprile 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737;

che pertanto tale disposizione ha cessalo di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 59 del 28 aprile 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede

della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI