˙ Ordinanza 166/1970 (ECLI:IT:COST:1970:166)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 28/10/1970;    Decisione  del 12/11/1970
Deposito del 18/11/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5251
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 166

ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1970

Deposito in cancelleria: 18 novembre 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 299 del 25 novembre 1970.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1970 dal pretore di Ozieri nel procedimento penale a carico di Rampi Ferruccio, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si è proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 101 e 107 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 50 del 25 marzo 1970, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento al citato art. 101 della Costituzione con argomenti che valgono anche in riferimento all'art. 107 della Costituzione;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale proposta dal pretore di Ozieri, con ordinanza 15 marzo 1970, in riferimento agli artt. 101 e 107 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.