˙ Ordinanza 157/1970 (ECLI:IT:COST:1970:157)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 28/10/1970;    Decisione  del 29/10/1970
Deposito del 06/11/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5233
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 157

ORDINANZA 29 OTTOBRE 1970

Deposito in cancelleria: 6 novembre 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 286 dell'11 novembre 1970.

Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1970 dal tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Zonta Claudio e Simioni Luigi, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in questa sede.

Considerato che la medesima questione, con sentenza n. 33 del 1970 di questa Corte, è stata dichiarata non fondata;

che non vengono prospettati argomenti nuovi, né sussistono ragioni per modificare la precedente pronunzia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.