N. 155
ORDINANZA 29 OTTOBRE 1970
Deposito in cancelleria: 6 novembre 1970.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 286 dell'11 novembre 1970.
Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), limitatamente all'inciso "e nei casi più gravi anche con la reclusione fino a sei mesi", promossi:
1) con l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1969 dal pretore di Nuoro nei procedimenti penali riuniti a carico di Renzo Bellodi, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;
2) con l'ordinanza emessa il 30 gennaio 1970 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Ilio Bandecchi, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;
3) con l'ordinanza emessa il 30 gennaio 1970 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Michele De Rita, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono identiche o analoghe questioni di legittimità costituzionale e che perciò i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni hanno per oggetto l'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, limitatamente all'ipotesi del "caso più grave";
che la predetta disposizione è stata denunciata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione dal tribunale di Pisa e in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Nuoro;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.
Considerato che, con la sentenza n. 131 del 1970, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione predetta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione con argomenti che valgono anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che non sono stati addotti né sussistono motivi che inducano a conclusione diversa.
Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legititimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposiziorii sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), nell'inciso "e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi", sollevata dalle ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.