N. 151
ORDINANZA 2 LUGLIO 1970
Deposito in cancelleria: 16 luglio 1970.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.
Pres. BRANCA - Rel. REALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Enriquez Walter e Cerutti Giancarlo ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza pronunziata il 13 novembre 1969 dal tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il signor Walter Enriquez e i signori Giancarlo Cerutti e Silvio Biganzoli, è stata sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 della legge 20 marzio 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa), e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (concernente le tasse sui contratti di borsa).
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 22 aprile 1970;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.