˙ Ordinanza 150/1970 (ECLI:IT:COST:1970:150)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 18/06/1970;    Decisione  del 02/07/1970
Deposito del 16/07/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5225
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 150

ORDINANZA 2 LUGLIO 1970

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1970 dal pretore di Seneghe nel procedimento penale a carico di Diana Michele e Palmas Giuseppe, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza 25 febbraio 1970 del pretore di Seneghe solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale (attinente all'ubriachezza volontaria o colposa), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 33 del 4 marzo 1970, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 92, primo comma;

che non sussistono ragioni che inducano la Corte a modificare la sua precedente e recente decisione, tanto più in quanto non sono stati addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale (ubriachezza volontaria o colposa), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata con ordinanza 25 febbraio 1970 del pretore di Seneghe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.