˙ Ordinanza 149/1970 (ECLI:IT:COST:1970:149)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Camera di Consiglio del 18/06/1970;    Decisione  del 02/07/1970
Deposito del 16/07/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5224
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 149

ORDINANZA 2 LUGLIO 1970

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con due ordinanze del tribunale di Torino rispettivamente emesse il 10 luglio 1969 ed il 15 dicembre 1969 nei procedimenti penali a carico di Lanza Fortunato e Pistoia Michele, iscritte ai nn. 8 e 75 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970 e n. 76 del 25 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze del tribunale di Torino 10 luglio e 15 dicembre 1969 sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede come facoltativa l'assistenza tecnica del difensore, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 76 del 25 maggio 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma citata, limitatamente alla mancata previsione dell'assistenza obbligatoria del difensore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte denunciata, in quanto già dichiarata costituzionalmente illegittima.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.