˙ Ordinanza 138/1970 (ECLI:IT:COST:1970:138)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: FRAGALI
Camera di Consiglio del 18/06/1970;    Decisione  del 24/06/1970
Deposito del 13/07/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5197
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 138

ORDINANZA 24 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 13 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma n. 2, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore di Manduria nel procedimento di esecuzione penale a carico di Soloperto Maria Pasana, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1970 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe propone la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 168, primo comma n. 2, del codice penale;

che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 86 del 3 giugno 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 168, primo comma n. 2, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 86 del 3 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.