˙ Ordinanza 137/1970 (ECLI:IT:COST:1970:137)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 18/06/1970;    Decisione  del 24/06/1970
Deposito del 13/07/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5196
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 137

ORDINANZA 24 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 13 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 231 e 398 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1969 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Rulli Renato e Bizzini Marcella, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che con ordinanza del 15 aprile 1969, emessa nel procedimento penale contro Rulli Renato e Bizzini Marcella, il pretore di Civitavecchia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 398 e 231 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo che la facoltà di scelta attribuita al pretore se procedere ad istruttoria oppur no, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio, si risolverebbe in un potere discrezionale che incide sul diritto dell'imputato di svolgere attività difensiva nella fase istruttoria e sulla possibilità, quindi, di ottenere il proscioglimento senza il dibattimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la identica questione è stata già dichiarata non fondata con le sentenze di questa Corte n. 33 del 1966 e n. 46 del 1967;

che, nella nuova ordinanza di rimessione, non sono prospettati profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398 e 231 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del 15 aprile 1969 del pretore di Civitavecchia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.