˙ Ordinanza 135/1970 (ECLI:IT:COST:1970:135)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: VERZI'
Camera di Consiglio del 06/05/1970;    Decisione  del 24/06/1970
Deposito del 13/07/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5194
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 135

ORDINANZA 24 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 13 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1969 dal pretore di Tione nel procedimento penale a carico di Lorenzoni Giancarlo, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl'.

Ritenuto che con ordinanza del 28 gennaio 1969, emessa nel procedimento penale a carico di Lorenzoni Giancarlo, il pretore di Tione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, in quanto, consentendo la emissione del decreto penale di condanna senza previo interrogatorio dell'imputato, anche nel caso in cui siano stati compiuti atti istruttori, esso violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza interpretativa di questa Corte n. 136 del 1967 nel senso che, qualora il pretore ritenga necessario compiere atti istruttori, non può prescindere dalla contestazione del fatto (e perciò dall'interrogatorio dell'imputato);

che per atti istruttori si intendono in generale anche quelli svolti attraverso la polizia giudiziaria (ordinanza n. 134 del 1970);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili, né adduce motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale sollevata dal pretore di Tione in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione con ordinanza del 28 gennaio 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.