˙ Sentenza  127/1970 (ECLI:IT:COST:1970:127)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: DE MARCO
Camera di Consiglio del 18/06/1970;    Decisione  del 24/06/1970
Deposito del 09/07/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5171
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 127

SENTENZA 24 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 9 luglio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 15 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIO VANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e rappresentanza commerciale, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1969 dal pretore di Como nel procedimento civile vertente tra Caldera Giovanni e la ditta Tesar, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza 10 maggio 1969, pronunziata nel giudizio civile per pagamento di somme che si assumevano dovute, in dipendenza di un rapporto di agenzia per vendita di prodotti tessili, di fronte alla eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione con l'intervento delle associazioni sindacali, sollevata dalla parte convenuta, in base all'art. 14 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, reso obbligatorio erga omnes per effetto del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, emanato in virtù della delega contenuta nell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, il pretore di Como, dato atto che la parte attrice aveva dichiarato di non appartenere ad alcuna associazione sindacale di categoria e richiamata la giurisprudenza di questa Corte al riguardo, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 dell'accordo suddetto, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega).

Dopo gli adempimenti di legge la questione viene oggi alla cognizione della Corte.

Non vi è stato intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, né di alcuna delle parti interessate nel giudizio a quo.

Considerato in diritto:

Come questa Corte ha più volte affermato, in relazione a contratti collettivi riguardanti altre categorie di lavoratori (da ultimo sentenze n. 12 e n. 161 del 1969) la delega conferita al Governo dalla legge n. 741 del 1959 per la emanazione di norme che attribuiscono forza di legge alle clausole dei contratti collettivi, stipulati anteriormente al conferimento di detta delega, trova un preciso limite nel fine di assicurare minimi di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria, indipendentemente dalla loro iscrizione alle relative associazioni sindacali.

Da tale fine esorbita, con il conseguente eccesso di delega, ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposizione di procedimenti e modalità, che rivestano carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta.

Poiché nessun nuovo argomento è stato addotto che possa far mutare l'indirizzo sopra esposto, la questione che si presenta nei termini suddetti deve essere dichiarata fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e rappresentanza commerciale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.