Ordinanza 106/1970 (ECLI:IT:COST:1970:106)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 21/05/1970;    Decisione  del 04/06/1970
Deposito de˙l 16/06/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5077
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 106

ORDINANZA 4 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 1 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 settembre 1969 dal pretore di Genzano di Roma nel procedimento penale a carico di Massa Edera, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 dicembre 1969;

2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1969 dal pretore di Fondi nel procedimento penale a carico di Fortucci Giovanni, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto che con le ordinanze, di cui in epigrafe, dei pretori di Genzano e di Fondi è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000 dell'ammenda comminata per l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 3;

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 45 del 12 marzo 1970;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.