Ordinanza 105/1970 (ECLI:IT:COST:1970:105)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BRANCA - Redattore:  - Relatore: BONIFACIO
Camera di Consiglio del 21/05/1970;    Decisione  del 04/06/1970
Deposito de˙l 16/06/1970;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  5076
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 105

ORDINANZA 4 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 16 giugno 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 1 luglio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 2 agosto 1948, n. 1036 (disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta), e del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 18 novembre 1953, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1969 dal pretore di Viggiano nel procedimento penale a carico di Pallante Antonio, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Viggiano propone una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la legge 2 agosto 1948, n. 1036, ed il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 18 novembre 1953, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che innanzi a questa Corte non si è costituita la parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'ordinanza di rimessione omette ogni esame sulla rilevanza della questione;

che tale esame, preliminare rispetto alla proposizione della questione, deve essere condotto dal giudice a quo tenendo anche conto della circostanza che le disposizioni impugnate sono state espressamente abrogate dall'art. 54 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Viggiano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.